Art. 45.
(Oblazione).

      1. In materia di oblazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

              1) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre le spese del procedimento;

              2) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre le spese del procedimento;

          b) prevedere che nel caso previsto al numero 2) della lettera a) il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

          c) prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato.